PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «fatti eversivi dell'ordine costituzionale», sono aggiunte le seguenti: «stragi, violazioni della sovranità statale da parte di altri Stati, violazione delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione da parte degli organi costituzionali»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Il segreto di Stato cessa decorsi venticinque anni dalla sua apposizione od opposizione ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale.
      Il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire la cessazione del segreto di Stato con decreto motivato anche prima della scadenza del termine di cui al terzo comma.
      La cessazione del segreto di Stato è comunicata all'autorità giudiziaria presso la quale il segreto è stato opposto o confermato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale».

Art. 2.

      1. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «, reati commessi per finalità di terrorismo, i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale e i reati di associazione di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice».
      2. All'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e

 

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transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, con atto motivato, ».

Art. 3.

      1. All'articolo 122, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data», sono sostituite dalle seguenti: «che diventano consultabili dopo venticinque anni dalla loro data».